Iscrizione Albo Giudici Popolari
Presentazione della richiesta di iscrizione negli albi dei giudici popolari.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari.
È possibile presentare domanda solo se in possesso di questi requisiti:
Non possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari:
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- età compresa tra i 30 e i 65 anni
- possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise
- possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello
- buona condotta morale
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipende dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise,
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Republica n. 273 del 28 luglio 1989;
- Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Come fare
È possibile presentare domanda compilando l'apposito modulo, da riconsegnare all' Ufficio Demografici dell'ente.
Cosa serve
La compilazione dell'apposito modulo, allegandovi il documento di identità. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti indispensabili sopra richiamati.
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello.
Tempi e scadenze
È possibile presentare la domanda di iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello entro il 31 luglio di ogni anno dispari (2025, 2027, ecc.).
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita infatti i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio.
Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali.
Entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise.
Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.
Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise.
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali.
Entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise.
Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.
Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise.
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Costi
La presentazione della domanda e l'inserimento del proprio nominativo sull'albo non comportano costi.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/11/2024 17:09:34